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Sez. 6, Sentenza n. 27340 del 16/04/2008 Cc. (dep. 04/07/2008) Rv. 240573 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro di beni appartenenti a terzi estranei al procedimento penale - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240573-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del "periculum" di cui all'art. 321 cod. proc. pen., la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente nella disponibilità di terzi estranei al procedimento penale impone una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato. (Fattispecie relativa al sequestro delle quote sociali e del patrimonio aziendale di un'impresa edile, in cui è stata esclusa la riconducibilità sostanziale dell'impresa edile, formalmente nella titolarità di un soggetto estraneo al procedimento penale, alle persone degli indagati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)