Sez. 5, Sentenza n. 20253 del 23/07/2008 (Rv. 604721 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Acquisto di immobile - Assoggettabilità ad IVA - Condizioni - Connessione con l'esercizio abituale o professionale di una impresa - Accertamento in concreto - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
L'assoggettabilità ad IVA del trasferimento di un immobile, anziché all'imposta proporzionale di registro, implica l'accertamento in concreto, valutato in relazione alle modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell'atto, che tale trasferimento sia stato posto in essere nell'esercizio abituale o professionale di un'impresa; non è idoneo di per sè a dimostrare tale assunto l'acquisto nello stesso periodo di cinque terreni di natura industriale, non potendosi escludere che diverse compravendite siano compiute da uno stesso soggetto in un breve lasso di tempo occasionalmente e non quale espressione di abituale ed intenzionale attività speculativa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, Cod. Civ. art. 2082
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)