Sez. 2, Sentenza n. 11996 del 26/11/1998 (Rv. 521131 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE | Alloggio del portiere - Condizioni - Destinazione espressa o di fatto al momento della costituzione del condominio - Necessità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE
Per stabilire se un' unità immobiliare situata in un condominio è comune, ai sensi dell' art. 1117 n. 2 cod. civ., perché destinata ad alloggio del portiere, il giudice del merito deve accertare se all' atto della costituzione del condominio, come conseguenza dell' alienazione dei singoli appartamenti da parte dell' originario proprietario dell' intero fabbricato, vi è stata tale destinazione, espressamente o di fatto, altrimenti devesi escludere la proprietà comune dei condomini su di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)