Sez. L, Sentenza n. 8209 del 06/07/1992 (Rv. 478041 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Sottoscrizione | Firma del difensore con procura speciale ed autenticazione della sottoscrizione della parte - Mancanza nella copia notificata - Invalidità del ricorso - Esclusione - Condizione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Sottoscrizione
Qualora l'originale del ricorso per cassazione (o del controricorso con ricorso incidentale) rechi la firma del difensore munito di procura speciale, e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte conferentegli tale procura, la mancanza di tale firma e di tale autenticazione nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, purché la copia stessa contenga elementi - come l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente - idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)