Sez. 3, Sentenza n. 636 del 15/01/2007 (Rv. 594423 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Firma del difensore con procura speciale ed autenticazione della parte - Mancanza nella copia notificata - Invalidità del ricorso - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE
Qualora l'originale del ricorso per cassazione o del controricorso (contenente, eventualmente, anche il ricorso incidentale) rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte conferentegli tale procura, la mancanza di detta firma e della menzionata autenticazione nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, purché la copia stessa contenga elementi - come l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente - idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'eccezione di inammissibilità del controricorso essendo risultato che l'originale dell'atto era munito di procura e la provenienza dello stesso da difensore munito di procura speciale era desumibile, nella copia notificata, dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario, dall'intestazione medesima dell'atto, oltre che dal riferimento alla deliberazione del consiglio direttivo dell'Ordine dei medici adottata in una data certa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)