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Sez. L, Sentenza n. 3754 del 29/03/1995 (Rv. 491527 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO | Omissione - Presunzione di conformità all'originale - Prova contraria - Onere del controricorrente di depositare la copia notificata - Funzione.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491527-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO

Qualora, nel giudizio di cassazione, il controricorrente eccepisca la mancata trascrizione della procura a margine nella copia notificata del ricorso, egli, per vincere la presunzione di conformità della copia all'originale, ha l'onere di depositare la copia notificata, in relazione anche al principio che, qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata determina l'inammissibilità del ricorso soltanto se tale copia non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore già munito di mandato speciale (come la trascrizione o l'indicazione della procura, o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)