Sez. 1, Sentenza n. 10813 del 04/12/1996 (Rv. 501033 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO | Omessa o incompleta - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Limiti - Certezza dell'anteriorità della procura speciale rispetto alla notificazione del ricorso - Desumibilità da altri dati contenuti nella copia notificata - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO
L'omessa o incompleta trascrizione della procura in calce o a margine dell'originale del ricorso nella copia notificata rende inammissibile il ricorso per cassazione solo quando non sia dato, da altri elementi univoci e sicuri contenuti nella copia notificata medesima, acquisire la certezza che il mandato sia stato effettivamente conferito anteriormente alla notificazione del ricorso. Pertanto, qualora nella copia notificata del ricorso per cassazione sia indicato in epigrafe il rilascio della procura speciale, apposta a margine dell'originale, in favore del procuratore che abbia sottoscritto il ricorso e richiesto che esso venisse notificato al resistente - circostanza quest'ultima risultante dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario contenuta nella relazione di notificazione -, non può dubitarsi dell'anteriorità del rilascio della procura e, quindi, dell'ammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)