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Sez. 4, Sentenza n. 6695 del 30/11/2004 Cc. (dep. 22/02/2005) Rv. 230947 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione | Termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado - Deposito avvenuto prima della scadenza del termine fissato - Irrilevanza ai fini del computo del periodo di sospensione - Ragione - Computo della sospensione.
Stato
decisa il 2004-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230947-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione

La sospensione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304 comma primo lett. c) cod. proc. pen., per il tempo previsto per la stesura ed il deposito della motivazione particolarmente complessa della sentenza del giudice di primo grado, va computata con riferimento al termine indicato nel dispositivo a norma dell'art. 544 comma terzo cod. proc. pen., essendo irrilevante l'avvenuto deposito della sentenza prima della scadenza fissata; infatti, è dal termine indicato nel dispositivo e non dalla effettiva data di deposito, che decorrono i termini di impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)