Sez. L, Sentenza n. 2026 del 08/04/1981 (Rv. 412745 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ACCORDO TRANSATTIVO TRA ASSOCIAZIONI SINDACALI E DATORE DI LAVORO IN ORDINE AD UNA CONTROVERSIA INSORTA IN SEDE DI INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO - EFFICACIA RETROATTIVA - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ACCORDO TRANSATTIVO TRA ASSOCIAZIONI SINDACALI E DATORE DI LAVORO IN ORDINE AD UNA CONTROVERSIA INSORTA IN SEDE DI INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO - EFFICACIA RETROATTIVA - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
L'accordo transattivo, con il quale le associazioni sindacali ed il datore di lavoro pongano fine ad una controversia di tipo collettivo, insorta in Sede di interpretazione ed applicazione di una disposizione di precedente contratto di lavoro, spiega efficacia retroattiva, nel senso di regolamentare anche le situazioni in atto alla data di stipulazione di detto contratto, qualora cio sia necessaria conseguenza del contenuto e dello scopo della transazione medesima, la quale sia diretta ad integrare il contratto in casi non espressamente contemplati, cosi incidendo sui rapporti pregressi. (nella specie, con riguardo all'art 15 del CCNL del 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'ENEL, in tema di individuazione delle qualifiche in relazione alle mansioni esercitate, l'accordo nazionale del 30 gennaio 1975 aveva definito transattivamente la controversia circa la qualifica spettante al capo reparto 'di zona con meno di centodiecimila utentì, non espressamente contemplata nella esemplificazione contenuta nel contratto. La suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la statuizione dei giudici del merito sull'operativita dell'accordo fin dalla data del contratto, anche per quanto riguardava il riscontro dei requisiti della qualifica rivendicata dal dipendente).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)