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Sez. L, Sentenza n. 6589 del 20/05/2000 (Rv. 536731 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO | Nuove infermità - Accertamento - Obbligo del giudice - Presupposti - Osservanza dell'onere probatorio a carico dell'assicurato - Estremi.
Stato
decisa il 2000-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536731-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO

Nelle controversie in tema di invalidità pensionabile, l'obbligo del giudice di merito di valutare anche i dedotti intervenuti aggravamenti e le indicate nuove infermità, rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. Cod. proc. civ. (obbligo la cui inottemperanza può comportare un vizio di motivazione della sentenza, oltre che una violazione di legge), presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle nuove infermità, abbia prodotto documentazione attestante, con presumibile fondatezza, il loro valore invalidante.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)