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Sez. L, Sentenza n. 3285 del 07/03/2002 (Rv. 552863 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE | Controversie in materia assistenziale e previdenziale - Applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Conseguenze - Rituale deduzione nel giudizio di appello di aggravamenti e/o nuove malattie - Mancata rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio ovvero incongrua motivazione sulla irrilevanza delle suddette deduzioni ai fini del riconoscimento della invalidità - Vizio di omessa motivazione della relativa sentenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552863-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza di cui all'art. 442 cod. proc. civ. l'applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - da cui si desume che il giudice del merito deve tenere conto dei nuovi aggravamenti e/o delle nuove malattie intervenute nel corso del giudizio e delle quali l'interessato abbia fornito adeguata documentazione fino all'udienza di discussione - comporta che il giudice di appello incorre nel vizio di omessa motivazione qualora non abbia ritenuto di disporre una nuova consulenza tecnica o non abbia congruamente motivato sulla irrilevanza ai fini del riconoscimento della invalidità dell'aggravamento o della nuova malattia ritualmente dedotti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)