Sez. 1, Sentenza n. 5183 del 29/11/1977 (Rv. 388811 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - FORMA E TERMINE NECESSARI PER EVITARE DETTA PRESUNZIONE - FORMALE ISTANZA DI RIESAME - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - FORMA E TERMINE NECESSARI PER EVITARE DETTA PRESUNZIONE - FORMALE ISTANZA DI RIESAME - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'art 346 cod proc civ, nell'imporre all'appellato l'Onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte, non specifica la Forma e il termine entro cui queste debbono essere reiterate per evitare la presunzione di rinuncia: esse, pertanto, possono essere riproposte fino all'udienza di precisazione delle conclusioni ed in qualsiasi Forma idonea ad evidenziare la volonta della parte vincitrice di riaprire la discussione e sollecitare la pronuncia del giudice sulle stesse. Se non e sufficiente, a tal fine, il generico riferimento alle deduzioni del giudizio di primo grado, neppure e necessaria una formale istanza di riesame, la quale puo risultare anche dal complesso delle difese e dalla stessa situazione processuale. (Conf 4083/75, mass n 378389; (Conf 2777/75, mass n 376788).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)