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Sez. 1, Sentenza n. 13817 del 08/11/2001 (Rv. 550083 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. sull'immigrazione - Espulsione amministrativa dello straniero - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione nella lingua del paese di origine dello straniero o in altra lingua dallo stesso conosciuta e, solo in caso di impossibilità, in lingua francese, inglese o spagnola - Inosservanza - Conseguenze - Illegittimità del decreto di espulsione - Sanatoria della nullità per proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550083-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la "ratio" dell'art. 13, comma settimo, del D.Lgs. n. 286 del 1998, il quale dispone che il relativo decreto, come ogni altro concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, vanno comunicati all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, è quella di consentire allo straniero la comprensione della misura e l'apprestamento della difesa. Ne consegue che la traduzione si configura come condizione di validità del provvedimento, e che la emissione del provvedimento stesso in lingua italiana accompagnato dalla traduzione in lingua inglese presuppone, a pena di nullità del decreto, l'acquisizione della prova della conoscenza da parte dello straniero di tali lingue, ovvero la giustificazione della impossibilità della traduzione in una lingua a lui conosciuta, senza che possa configurarsi la sanatoria della nullità in caso si proposizione del ricorso avverso il provvedimento di cui si tratta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva rigettato la opposizione al decreto di espulsione di un albanese, emesso in lingua italiana ed accompagnato da una sintesi del contenuto dello stesso in lingua inglese, senza che esistesse agli atti la prova della conoscenza da parte dell'interessato della lingua italiana né di quella inglese).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)