Sez. U, Ordinanza n. 2926 del 27/02/2012 (Rv. 621190 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Causa risarcitoria promossa da ente pubblico nei confronti di istituti di credito, alcuni dei quali con sede all'estero - Comportamento tenuto in fase precontrattuale idoneo a cagionare grave pregiudizio - Evento dannoso verificatosi in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Qualora un ente pubblico promuova una causa risarcitoria complessa nei confronti di alcuni istituti di credito - alcuni dei quali con sede all'estero - avente ad oggetto, in via principale, l'illecito extracontrattuale consistente nell'aver tenuto, nella fase anteriore alla stipulazione di uno strumento finanziario derivato, condotte illecite tali da arrecare grave pregiudizio all'ente stesso, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, ove l'evento dannoso si sia verificato in Italia, ai sensi dell'art. 5, n. 3), del Regolamento CE 22 dicembre 2000 n. 44/2001, perché la regola del "locus commissi delicti" trova applicazione anche in materia di responsabilità precontrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)