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Sez. 2, Sentenza n. 7662 del 27/01/2015 Ud. (dep. 19/02/2015) Rv. 262574 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA | Criterio distintivo tra truffa ed estorsione - Atteggiamento assunto dall'agente ed incidenza sulla volontà del soggetto passivo - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262574-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA

Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come estorsione la condotta dell'imputato che costringeva la vittima a farsi consegnare degli orecchini, minacciandola che avrebbe potuto rivelare al marito l'esistenza di un amante).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)