Sez. 6, Sentenza n. 8809 del 08/07/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 150463 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
La propaganda dei prodotti alimentari è da ritenersi penalmente illecita quando per l'adozione di denominazioni ingannevoli o improprie, o per l'uso di altri mezzi pubblicitari, essa sia idonea a indurre in errore il consumatore circa la natura, sostanza, qualità e proprietà nutritive del prodotto. (la Corte ha negato che sussista il reato nel caso di prodotti confezionati che rechino sulla confezione oltre la frase "prodotto fresco" anche la data di produzione e quella di scadenza). (V mass n 145894; (V mass n 140636; (V mass n 140635; (V mass n 138137).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)