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Sez. 6, Ordinanza n. 586 del 03/02/2000 Cc. (dep. 24/05/2000) Rv. 216889 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - SOSPENSIONE | Convenzione europea di estradizione - Necessità di sottoporre l'estradando a procedimento penale in Italia - Operatività di diritto della sospensione - Sussistenza - Necessità di apposito provvedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216889-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - SOSPENSIONE

In tema di estradizione, il disposto dell'art. 708, commi quinto e sesto (secondo cui il provvedimento che concede l'estradizione perde efficacia se lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando entro quindici giorni, con conseguente ripristino dello stato di libertà)non è applicabile se l'estradando debba essere giudicato nel territorio dello Stato per un reato commesso prima o dopo quello per il quale è stata concessa l'estradizione, essendo, in tale ipotesi, il termine sopra detto sospeso "di diritto", ai sensi dell'art. 709 cod. proc. pen., senza che sia necessario alcun provvedimento formale di sospensione, come evincibile dallo stesso art. 709 e dagli artt. 18 e 19 della Convenzione europea di estradizione (ratificata in Italia con l. 30 gennaio 1963, n. 300).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 708, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 709, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 18, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)