Sez. 1, Sentenza n. 12647 del 29/08/2002 (Rv. 557180 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Liquidazione di onorario al difensore penale nominato in sede di gratuito patrocinio - Opposizione dinanzi all'ufficio giudiziario penale di appartenenza del giudice autore del provvedimento - Necessità - Opposizione dinanzi al giudice civile - Conseguenze - Declaratoria di improponibilità della domanda - Necessità - Omissione - Ricorso per cassazione - Cassazione civile - Competenza - Configurabilità - Pronuncia di annullamento del provvedimento adottato dal giudice civile per improponibilità dell'opposizione - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al difensore nominato, in sede di gratuito patrocinio, in un procedimento penale "ex lege" 217/1990 (provvedimento adottato dal giudice penale che abbia proceduto alla detta nomina) è proponibile opposizione dinanzi al tribunale o alla corte d'appello penale cui appartiene il giudice stesso, attesa l'esistenza di un rapporto di incidentalità necessaria tra questo procedimento ed il processo penale dal quale esso deriva, mentre, avverso l'ordinanza che lo definisce, è ancora proponibile ricorso alla Corte di cassazione penale nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Ne consegue che, ove l'opposizione sia stata (illegittimamente) proposta dinanzi al giudice civile, quest'ultimo ne deve rilevare d'ufficio l'improponibilità, e, qualora egli abbia, invece, (erroneamente) pronunciato nel merito, l'eventuale ricorso per cassazione va proposto dinanzi alla Corte in sede civile, ove, rilevata l'improponibilità della domanda anche d'ufficio, l'ordinanza impugnata va cassata senza rinvio, trattandosi di fattispecie in cui il processo non poteva essere proseguito.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 123, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)