Sez. 2, Ordinanza n. 2542 del 08/02/2005 (Rv. 579989 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Regime di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - Patrocinio del difensore nel processo penale - Liquidazione degli onorari - Opposizione - Competenza - Ufficio giudiziario in sede penale - Ordinanza di decisione dell'opposizione - Ricorso per Cassazione - Proposizione secondo il codice di procedura penale - Necessità - Opposizione proposta al giudice civile - Improponibilità - Erronea decisione sul merito - Ricorso per Cassazione - Spettanza alla Corte di Cassazione in sede civile - Notificazione ai contraddittori necessari - Necessità - Mancanza - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
In tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al difensore nominato in un procedimento penale ai sensi dell'art. 83 del T.U. di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, è proponibile, ex artt. 84 e 170 dello stesso T.U. opposizione dinanzi al presidente dell'ufficio giudiziario competente in sede penale, attesa l'incidentalità necessaria del relativo procedimento rispetto al processo penale, mentre contro l'ordinanza che definisce l'opposizione è proponibile ricorso per Cassazione nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Allorquando l'opposizione sia proposta avanti al giudice civile essa dev'essere dichiarata improponibile ed ove sia erroneamente decisa nel merito l'eventuale ricorso per cassazione dev'essere proposto alla Corte di Cassazione in sede civile ed il suo deposito dev'essere preceduto a pena d'inammissibilità dalla notificazione a coloro che rivestono, ai sensi dell'art. 170 del T.U., richiamato dal citato art. 84, la qualità di parti necessarie del giudizio d'opposizione (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso che era stato depositato senza notifica ad alcuno).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 113 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)