Sez. U, Sentenza n. 15603 del 10/12/2001 (Rv. 551001 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Rapporto concessorio di pubblicità tra il Comune ed un privato - Canoni e corrispettivi dovuti - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Poteri del giudice - Disapplicazione dell'atto amministrativo generale predisposto dallo stesso Comune contenente i criteri per la quantificazione di canoni e corrispettivi - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
La controversia avente ad oggetto canoni e corrispettivi dovuti al Comune nell'ambito di un rapporto concessorio di pubblicità è devoluta, in forza dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale è abilitato a pronunciarsi, con efficacia limitata al rapporto attribuito alla sua competenza, sulla legittimità degli atti generali con cui la stessa amministrazione comunale ha fissato i criteri per la quantificazione dei detti canoni e corrispettivi.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)