Sez. U, Sentenza n. 8676 del 08/08/1995 (Rv. 493598 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tassa per l'occupazione del suolo pubblico - Ingiunzione per il pagamento - Opposizione in ordine all'"an" ed al "quantum" - Giudice competente.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Con riguardo all'ingiunzione per il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, resa a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, l'opposizione dell'intimato per contestare l'"an" ed il "quantum" della pretesa (senza investire direttamente i provvedimenti inerenti alla formazione ed alla modificazione delle relative tariffe), ovvero per negare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della tassa medesima, spetta alla cognizione del giudice ordinario ed alla competenza per materia del tribunale, atteso che l'azione riguarda posizioni di diritto soggettivo ed, in ogni caso, afferisce ad un rapporto tributario non incluso tra quelli devoluti alle commissioni tributarie, ai sensi degli artt. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in una fattispecie in cui il ricorrente aveva contestato i presupposti della pretesa della P.A., deducendo di essere proprietario del suolo in oggetto, per averlo acquistato da un privato, e di avervi costruito sopra un immobile a seguito di concessione di licenza edilizia, in area destinata dal piano regolatore comunale a villini).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)