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Sez. 3, Sentenza n. 29534 del 07/06/2002 Ud. (dep. 08/08/2002) Rv. 222112 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato di esecuzione di lavori su beni ambientali in difetto di autorizzazione - Ipotesi marginali non modificative dell'assetto dei luoghi - Esclusione dell'illiceità penale.
Stato
decisa il 2002-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222112-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di tutela delle zone di particolare interesse ambientale, il reato di cui all'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora sostituito dall'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, pur configurando un reato formale e di pericolo non può essere ravvisato nelle ipotesi marginali nelle quali manchi una condotta significativa modificativa dell'assetto dei luoghi sottoposti a vincolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)