Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 07/02/2003 Ud. (dep. 28/03/2003) Rv. 224468 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 163 del D.L.G. 490 del 1999 - Natura - Reato di pericolo astratto - Condotte penalmente rilevanti - Individuazione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che ha sostituito il previgente art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, convertito con legge 8 agosto 1985 n. 431, ha natura di reato di pericolo astratto e, pertanto, per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici, atteso che nelle zone paesisticamente vincolate è inibita ogni modificazione dell'assetto del territorio attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma di qualunque genere.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 4901 art. 163
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)