Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 08/05/1968 (Rv. 333055 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA- MANCATA GIUSTIFICAZIONE - RINVIO DELL'UDIENZA DI ASSUNZIONE - ONERE DELL'INTERROGANDO DI RIPRESENTARSI - MANCATA COMPARIZIONE - CONSEGUENZE LEGALI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA- MANCATA GIUSTIFICAZIONE - RINVIO DELL'UDIENZA DI ASSUNZIONE - ONERE DELL'INTERROGANDO DI RIPRESENTARSI - MANCATA COMPARIZIONE - CONSEGUENZE LEGALI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Quando, nell'udienza originariamente fissata per l'assunzione dello interrogatorio, il giudice ne abbia disposto il rinvio ad una udienza successiva, la parte da interrogare, la quale voglia evitare gli effetti previsti dal primo comma dell'art. 232 cod.proc.civ., ha l'Onere di ripresentarsi alla nuova udienza. Nel caso che la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, e rimesso alla facolta discrezionale del giudice, sottratta a ogni Sindacato in Sede di legittimita, il ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, valutando ogni altro elemento di prova. (V. N. 2264-67, massima n. 329464).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)