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Sez. L, Sentenza n. 1279 del 19/02/1983 (Rv. 426062 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - NOZIONE - SENTENZA CONTENENTE UNA QUALIFICAZIONE DIVERSA DEL FATTO POSTO A FONDAMENTO DELLA DOMANDA - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426062-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - NOZIONE - SENTENZA CONTENENTE UNA QUALIFICAZIONE DIVERSA DEL FATTO POSTO A FONDAMENTO DELLA DOMANDA - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*

Il vizio di extrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti oppure su questioni non formanti oggetto di giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto, diverso o maggiore di quello domandato. Tale vizio - che si caratterizza per l'alterazione dell'inderogabile corrispondenza tra petitum e decisum - non è, pertanto, configurabile in ordine ad una sentenza che qualifichi diversamente il fatto posto a fondamento della domanda. (nella specie, la sentenza di appello - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che un certo comportamento dell'ente datore di lavoro, posto dai lavoratori a fondamento della loro domanda, non integrava né un uso interpretativo, come sostenuto dagli attori, né un uso normativo, come ritenuto dal giudice di primo grado, bensì un accordo integrativo del contratto collettivo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)