Sez. 1, Sentenza n. 415 del 25/01/1989 (Rv. 461534 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ PER PENDENZA DI LITE - MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ELETTO - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ PER PENDENZA DI LITE - MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ELETTO - IRRILEVANZA.*
In tema di elezioni amministrative, la situazione di incompatibilità per pendenza di lite, preveduta dall'art. 3 n. 4 della legge 23 aprile 1981 n. 154, non viene meno per la mancata Costituzione in giudizio dell'eletto (nel caso, l'eletto aveva rinunciato a costituirsi in giudizio per resistere ad un appello che il comune aveva proposto davanti al consiglio di stato per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, con cui la parte aveva ottenuto l'annullamento di un provvedimento di revoca di licenza edilizia). (V 3678/88, mass n 458943; (V 690/86, mass n 444250; (V 7154/83, mass n 431759; (V 1859/82, mass n 419703; (5815/81, mass n 416533).*
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)