Sez. 6, Sentenza n. 9409 del 09/12/2015 Ud. (dep. 07/03/2016) Rv. 267273 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO | Differenza tra le fattispecie previste dal primo e dal terzo comma dell'art. 326 cod. pen.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO
La rivelazione da parte del pubblico ufficiale di un segreto di ufficio, anche laddove sia compiuta per fini di utilità patrimoniale e in adempimento di una promessa corruttiva, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen., concorrendo con il delitto di corruzione, mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutta, per profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326 com. 1, Cod. Pen. art. 326 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)