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Sez. 3, Sentenza n. 21024 del 25/02/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229225 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Deposito temporaneo - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229225-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di smaltimento dei rifiuti è lecita l'operazione di "deposito temporaneo" di rifiuti, da intendersi come raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo della loro produzione, prima della raccolta, ai sensi e sotto le condizioni, anche di temporaneità, previste dall'art.6 lett. m) del D.Lgs. n. 22 del 1997; in caso di mancato rispetto di una delle citate condizioni, il deposito temporaneo va qualificato come "deposito preliminare", o stoccaggio, attività per la quale sono necessarie l'autorizzazione, o la comunicazione in procedura semplificata, previste dal citato D.Lgs.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)