Sez. L, Sentenza n. 2061 del 26/02/1988 (Rv. 457937 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - BASE DI CALCOLO DEGLI ISTITUTI COSIDDETTI INDIRETTI - DETERMINAZIONE - PRINCIPIO GENERALE DI OMNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI DETTATI DALL'AUTONOMIA COLLETTIVA O INDIVIDUALE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INCLUSIONE DEL PREMIO DI PRODUZIONE MENSILE NELLA PREDETTA BASE DI CALCOLO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - BASE DI CALCOLO DEGLI ISTITUTI COSIDDETTI INDIRETTI - DETERMINAZIONE - PRINCIPIO GENERALE DI OMNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI DETTATI DALL'AUTONOMIA COLLETTIVA O INDIVIDUALE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INCLUSIONE DEL PREMIO DI PRODUZIONE MENSILE NELLA PREDETTA BASE DI CALCOLO.*
Con riguardo alla Determinazione della base di calcolo degli istituti cosiddetti indiretti, non esiste nel nostro ordinamento giuridico, neppure allo stato solo tendenziale, un principio generale di omnicomprensività della retribuzione del lavoratore subordinato, che possa unificare tutti i possibili elementi retributivi che compongono il trattamento economico allo stesso spettante, anche se si tratta di compensi dotati dei requisiti della corrispettività, obbligatorietà, continuità, determinatezza e determinabilità, a meno che il legislatore (come nel caso dell'indennità di anzianità e di preavviso) o le stesse parti nell'Esercizio della loro autonomia collettiva o individuale non prevedano, con prescrizione di carattere inderogabile, il criterio dell'omnicomprensività per il calcolo di determinati istituti indiretti. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva negato che il premio di produzione mensile erogato da un'azienda tipografica ai suoi dipendenti dovesse essere computato ai fini della maggiorazione dovuta per lavoro straordinario, domenicale e festivo infrasettimanale). (V 821/87, mass n 450501; (V 677/85, mass n 438878).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)