Sez. L, Sentenza n. 11045 del 10/06/2004 (Rv. 573528 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Previa contestazione degli addebiti - Funzione - Specificità - Estremi - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
La previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto sufficientemente specifica la contestazione relativa alla mancata effettuazione, da parte di un dipendente di una società di ricerche, delle operazioni di pretrattamento della vetreria utilizzata per gli esperimenti, contestazione in cui si richiamava una precedente missiva nella quale lo stesso dipendente manifestava la volontà di non osservare le disposizioni relative alle predette operazioni di pretrattamento).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)