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Sez. 3, Sentenza n. 12611 del 16/12/1998 (Rv. 521688 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Causa di valore non eccedente i due milioni - Sentenza del giudice di pace - Giudizio obbligatoriamente di equità - Motivi del ricorso: giurisdizione, competenza, "errores in procedendo" e violazione dei limiti sostanziali del giudizio di equità - Estremi - Denuncia di violazione o falsa applicazione di legge sostanziale, configurante principio regolatore della materia - Inammissibilità - Ragioni - Applicazione di una regola posta dalla legge al caso deciso secondo equità - Presunzione di conformità di essa ad una regola equitativa - Necessità.
Stato
decisa il 1998-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521688-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso le sentenze che il giudice di pace deve pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., come novellato con l'art. 21 legge 21 novembre 1991 n. 374 - e cioè quelle non eccedenti i due milioni di lire - se non denuncia motivi di giurisdizione o di competenza, o "errores in procedendo", ovvero violazione dei limiti sostanziali del giudizio di equità, costituiti dalle norme della Costituzione e dai principi generali dell'ordinamento, mentre non è deducibile la violazione o falsa applicazione di legge sostanziale, neppure se configura un principio regolatore della materia, perché la predetta legge ha eliminato questo limite, posto dalla normativa che disciplinava il giudizio di equità necessaria del conciliatore, e dovendosi ritenere, se il giudice di pace ha applicato al caso concreto una regola di diritto, l'implicita conformità di essa a quella equitativa, essendo questa la ragione per cui non è configurabile, nel giudizio equitativo, la violazione di una regola posta dalla legge, che presuppone invece un giudizio secondo diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 ter, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)