diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4065 del 31/05/2000 Cc. (dep. 27/06/2000) Rv. 216256 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Principio di immutabilità del giudice - Applicazione, in via analogica, anche al procedimento di esecuzione - Necessità e ambito di operatività.
Stato
decisa il 2000-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216256-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA

Il principio di immutabilità del giudice, stabilito dall'art.525, comma 2, c.p.p., con riferimento al processo di cognizione, è applicabile, in via analogica, anche al procedimento di esecuzione, per la generale esigenza che la decisione giurisdizionale sia sempre emanata dal medesimo giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura, salva la possibilità che, questa, in caso di necessaria modifica dell'organo giudicante, venga ripresa "ab initio". Per "trattazione della procedura" deve normalmente intendersi l'esame delle acquisizioni probatorie funzionali alla decisione, l'attività istruttoria finalizzata alla medesima, l'assunzione delle richieste e conclusioni delle parti. Non rientra invece nella nozione anzidetta il mero provvedimento di rinvio, da parte del giudice dell'esecuzione, per l'acquisizione delle sentenze necessarie ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)