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Sez. 6, Sentenza n. 408 del 31/01/1997 Cc. (dep. 15/05/1997) Rv. 208117 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Principio della immutabilità del giudice - Procedura in camera di consiglio - Applicabilità - Completa rinnovazione della procedura da parte del nuovo collegio - Nullità - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie in tema di decisione del tribunale del riesame - Emissione di una ordinanza interlocutoria da parte del primo collegio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208117-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA

Il principio della immutabilità del giudice è valido anche per le procedure in camera di consiglio; tuttavia quando, a seguito di rinvio, il collegio sia mutato e la procedura sia totalmente rinnovata, non può ritenersi che esso sia stato violato. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte, giudicando in tema di ricorso avverso un provvedimento del tribunale del riesame, ha ritenuto del tutto irrilevante una ordinanza interlocutoria emessa dal collegio originariamente designato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)