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Sez. 6, Sentenza n. 47615 del 03/10/2003 Cc. (dep. 12/12/2003) Rv. 228524 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Principio di immutabilità del giudice - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228524-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il principio di immutabilità del giudice, statuito dall'art. 525, comma secondo cod. proc. pen. con riferimento al giudizio di cognizione ed alla conseguente sentenza, è applicabile per via analogica anche ai provvedimenti adottati all'esito della procedura di camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.; è conseguentemente affetto da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, il provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione in udienza camerale. (Fattispecie concernente un procedimento di estradizione per l'estero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)