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Sez. 6, Sentenza n. 4489 del 29/11/1995 Cc. (dep. 13/02/1996) Rv. 203785 - 01

Atti e provvedimenti del giudice - Camera di consiglio - Procedimento - In genere | Principio della immutabilità del giudice - Procedure di camera di consiglio - Applicabilità - Ipotesi di riproduzione "ex novo" delle procedure e complessiva, nuova trattazione - Esclusione della nullità.
Stato
decisa il 1995-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203785-01

Atti e provvedimenti del giudice - Camera di consiglio - Procedimento - In genere

Il principio della immutabilità del giudice, stabilito dall'art. 525, secondo comma cod. proc. pen. con riferimento alla sentenza pronunziata all'esito del dibattimento, è applicabile anche alle ordinanze adottate all'esito della procedura in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., con la conseguente nullità del provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione di tutte le udienze. La nullità in questione, tuttavia, non ricorre se la procedura - a seguito di precedente rinvio disposto anche per la acquisizione di ulteriore documentazione - viene riprodotta "ex novo" innanzi ad un collegio diverso che provveda alla complessiva trattazione (la quale comprende ogni attività finalizzata alla decisione, come l'esame delle acquisizioni probatorie, della assunzione delle richieste e delle richieste delle parti). È invece estraneo al concetto di trattazione il mero rinvio preliminare all'esame del merito della "res iudicanda".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)