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Sez. 2, Sentenza n. 21894 del 14/03/2012 Cc. (dep. 06/06/2012) Rv. 252829 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misure di prevenzione patrimoniale - Confisca - Revoca per fatti sopravvenuti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252829-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione, il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto non ha influenza alcuna sulla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto frutto o reimpiego delle sue attività illecite. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la predetta misura, pur se applicata nell'ambito del procedimento di prevenzione, non ha natura di provvedimento di prevenzione, ma costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 04/08/1989 num. 282 art. 4, Legge 19/03/1990 num. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)