Sez. L, Sentenza n. 4980 del 08/03/2006 (Rv. 587590 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Domanda di risarcimento di danno biologico "jure hereditario" proposta per la prima volta in appello - Assenza di preventiva autorizzazione all'"emendatio" nel giudizio di primo grado - Conseguenza - Inammissibilità della nuova conclusione - Ricomprensione della domanda in quella generica di risarcimento danni ritualmente formulata - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)
Qualora, con riferimento ad un'azione risarcitoria proposta dai congiunti di un lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro, venga proposta per la prima volta in appello, in assenza di autorizzazione alla "emendatio" nel corso del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 420, comma primo, cod. proc. civ., la domanda di risarcimento del danno biologico "jure hereditario", la stessa deve essere dichiarata inammissibile, escludendosi, altresì, che la medesima possa considerarsi ricompresa nella generica domanda di risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'infortunio, attesa la diversa natura delle due azioni, una - quella "jure proprio" - avente la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 cod. civ. e l'altra - quella "jure hereditario" - derivante invece dalla responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)