Sez. U, Sentenza n. 2696 del 22/03/1994 (Rv. 485828 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Ex dipendente del Comune - Pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato per esecuzione di mansioni di bidello - Natura - Premio di fine lavoro ex art. 5, secondo comma, della legge n. 230 del fine lavoro ex art. 5, secondo comma, della legge n. 230 del 1962 - Controversia nei confronti del comune - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
La controversia promossa contro un comune dal soggetto che, in relazione a pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato per l'esecuzione di mansioni di bidello, pretenda dallo stesso ente datore di lavoro la corresponsione del premio di fine lavoro previsto dall'art. 5, secondo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, configurandosi il rapporto predetto come rapporto di pubblico impiego - pur in ipotesi di difetto di un formale atto di nomina, di non inerenza delle mansioni ai fini istituzionali dell'ente, di mancanza del posto nella pianta organica e di temporaneità delle prestazioni - ed avendo il credito predetto natura di retribuzione differita, ancorché con funzione latamente previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)