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Sez. 5, Sentenza n. 2039 del 17/01/1997 Ud. (dep. 05/03/1997) Rv. 208671 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE | Sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 - Concedibilità d'ufficio da parte del giudice di appello - Esclusione - Fattispecie in cui la richiesta di sostituzione della pena era stata formulata solo nel corso del giudizio di appello.
Stato
decisa il 1997-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208671-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE

In tema di pene sostitutive di quella detentiva, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione in primo grado della pena sostitutiva, non ha il dovere di esaminare una simile questione, proposta solo in sede di discussione. E ciò in quanto il potere discrezionale di cognizione di ufficio del giudice di appello, previsto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., è limitato a casi tassativi, tra i quali non è menzionata la sostituzione della pena detentiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)