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Sez. 5, Sentenza n. 14914 del 18/11/2000 (Rv. 541839 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Condono fiscale ex art. 53 legge n. 413 del 1991 - Controversie tra il privato e l'amministrazione finanziaria - Relative a pretese ulteriori rispetto a quelle desumibili da elementi offerti dal contribuente - Applicabilità - Controversie relative alla mera correttezza degli atti di liquidazione dell'imposta fondati su detti elementi - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541839-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In tema di condono fiscale, al beneficio del condono ex art. 53 della legge n. 413 del 1991 sono ammesse le sole controversie concernenti liti pendenti su pretese creditorie dell'amministrazione finanziaria diverse ed ulteriori rispetto a quelle desumibili dagli elementi offerti dal contribuente, e non anche quelle in cui si tratta di procedere alla liquidazione dell'INVIM o dell'imposta di registro in conformità della opzione vincolante effettuata dal contribuente per ancorare l'imponibile al valore discendente dalla rendita assegnata all'immobile in sede di accatastamento, ipotesi nella quale la controversia, investendo esclusivamente la correttezza di atti liquidatori, si esaurisce in un controllo sui criteri di fissazione del "quantum" dell'obbligazione, secondo gli stessi dati addotti dal debitore al fine della determinazione dell'imponibile.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)