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Sez. 1, Sentenza n. 6611 del 26/06/1999 (Rv. 528022 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Condono fiscale ex D.L. 564/94 - Portata applicativa - Controversia tra il privato e l'Amministrazione finanziaria limitata alla mera correttezza di atti liquidatori - Condono - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528022-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In tema di condono fiscale, l'art. 2 "quinquies" del D.L. 564/94 (che, con riguardo alle liti pendenti circa atti impositivi che non attengano esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, accorda al contribuente la possibilità di determinarne l'estinzione con un pagamento correlato al valore della lite medesima, ed identifica tale valore con la maggior somma reclamata o reclamabile dall'ufficio) va interpretato nel senso che, al beneficio del condono, sono ammesse le sole vicende tributarie concernenti liti pendenti su pretese creditorie dell'Amministrazione ulteriori rispetto a quelle desumibili dagli elementi offerti dal contribuente, e non anche quelle controversie che, investendo esclusivamente la correttezza di atti liquidatori (nella specie, computo dell'INVIM, attinente ad una donazione immobiliare, operato sulla base della rendita attribuita al bene donato su istanza di accatastamento), si esauriscano in un controllo sui criteri di fissazione del "quantum" dell'obbligazione secondo gli stessi dati addotti dal debitore al fine della determinazione dell'imponibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)