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Sez. 5, Sentenza n. 7410 del 30/05/2001 (Rv. 547154 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Definizione agevolata ex art. 2 "quinquies" del D.L. n. 564 del 1994 - Applicabilità alle liti pendenti - Contesa relativa all'avviso di liquidazione emesso in base alla volontà espressa dal contribuente di applicazione del criterio automatico di valutazione di cui all'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 - "lite pendente" - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547154-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In tema di condono fiscale, non è ipotizzabile una "lite pendente" suscettibile di definizione agevolata a norma dell'art. 2 "quinquies" del D.L. 30 settembre 1994 n. 564, convertito in legge n. 656 del 1994, in riferimento all'avviso di liquidazione emesso in base alla volontà espressa dal contribuente di avvalersi, ai fini della determinazione dell'imponibile, del sistema automatico di valutazione di cui all'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito in legge n. 154 del 1988. In tal caso, infatti, l'Amministrazione si limita a recuperare l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione del privato, svolgendo un'attività meramente liquidatoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)