Sez. 3, Sentenza n. 14755 del 26/06/2007 (Rv. 597473 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado per inadempimento contrattuale - Formulazione in appello della richiesta di commutare la condanna pecuniaria in condanna all'obbligo di rimozione degli oggetti determinanti il danno - Qualificazione di detta richiesta come nuova domanda - Conseguente violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. con declaratoria di inammissibilità della stessa.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
La parte che, condannata dal giudice in primo grado a risarcire il danno causato da inadempimento contrattuale (nella specie provocato dalla realizzazione di una discarica abusiva nel fondo oggetto di affitto agrario) mediante il pagamento della somma occorrente per rimuovere gli oggetti che lo hanno determinato, chieda al giudice di secondo grado di commutare la condanna nell'obbligo di rimuovere direttamente detti oggetti, propone una domanda nuova e non solleva semplicemente un'eccezione, sicché correttamente, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., il giudice di appello la dichiara inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)