Sez. 1, Sentenza n. 4087 del 07/01/2010 Cc. (dep. 01/02/2010) Rv. 246051 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Revoca di licenze agli internati - Impugnazioni - Rimedio esperibile - Appello.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
I provvedimenti di revoca delle licenze concesse agli internati ex art. 53 L. n. 354 del 1975, in quanto incidenti sul grado di afflittività delle misure di sicurezza cui il soggetto è sottoposto, sono appellabili ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen.. (Conf. sez. I, n. 4088/10, non massimata).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 53 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)