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Sez. 1, Sentenza n. 4079 del 08/07/1985 (Rv. 441602 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE- NULLITÀ - SANATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE - IN LUOGO DIVERSO DAL DOMICILIO ELETTO - NULLITÀ - COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE - SANATORIA - EFFICACIA "EX TUNC" - CONFIGURABILITÀ - SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE-ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1985-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441602-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE- NULLITÀ - SANATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE - IN LUOGO DIVERSO DAL DOMICILIO ELETTO - NULLITÀ - COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE - SANATORIA - EFFICACIA "EX TUNC" - CONFIGURABILITÀ - SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE-ININFLUENZA.*

I vizi della notificazione del ricorso per Cassazione, attinenti al luogo od alla persona presso la quale la notificazione stessa deve essere eseguita, ivi incluso quindi quello derivante dalla sua effettuazione alla parte nel domicilio reale anziché in quello eletto, comportano nullità sanabile "ex tunc" per raggiungimento dello scopo, quando segua la Costituzione del resistente, ancorché dopo la scadenza del termine per l'impugnazione. (Conf 5247/83, mass n 430129; (Conf 2255/82, mass n 420124).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)