Sez. L, Sentenza n. 1126 del 15/02/1980 (Rv. 404616 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - CONTRATTI INDIPENDENTI - DISTINZIONE - CRITERI - ELEMENTO CAUSALE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - CONTRATTI INDIPENDENTI - DISTINZIONE - CRITERI - ELEMENTO CAUSALE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Le parti nell'Esercizio della loro autonomia negoziale, possono dare vita, contestualmente o no, a diversi e distinti contratti, i quali, caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa e conservando l'individualita propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, cosi che le vicende dell'uno debbano necessariamente ripercuotersi su quelle dell'altro, condizionandone la validita e l'efficacia. La distinzione tra negozi funzionalmente collegati e negozi indipendenti deve essere ricercata nell'elemento causale, nel senso che nei primi ricorre una pluralita di cause distinte, ma tra loro funzionalmente connesse, si da determinare la sopra ricordata interdipendenza reciproca, mentre nei secondi sussiste una pluralita di funzioni economico sociali del tutto indipendenti. L'accertamento circa la esistenza o meno del collegamento funzionale dei vari negozi rientra nell'apprezzamento incensurabile del giudice del merito. (Conf 781/77, mass n 384378, sulla prima parte; (Conf 751/77, mass n 384350 sulla seconda parte; (Conf 4038/78, mass n 393634, sull'ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)