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Sez. 3, Sentenza n. 5087 del 11/06/1987 (Rv. 453687 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - DISTINZIONI.*
Stato
decisa il 1987-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453687-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - DISTINZIONI.*

Ai fini della decorrenza delle prescrizioni brevi in tema di risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato, il terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. prende in considerazione con riferimento alla ipotesi di fatto sottoposta all'esame del giudice penale, la data di Estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione e quella della sentenza irrevocabile nel giudizio penale, nel cui novero sono comprese anche le pronunce intervenute in periodo istruttorio con formula di proscioglimento, ed a cui vanno equiparate anche quelle impropriamente emesse in Forma di decreto di archiviazione, perché date in esito ad una vera istruttoria, con la conseguenza che qualora il provvedimento di archiviazione sia stato emesso ritualmente, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen., per essersi l'Azione penale arrestata in limine, il termine di prescrizione dell'Azione di risarcimento decorre dal giorno del fatto illecito e non dalla data del predetto decreto. (Conf 66244/80, mass n 409976, sulla seconda parte; (Conf 1383/75, mass n 374927, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)