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Sez. 3, Sentenza n. 1383 del 11/04/1975 (Rv. 374927 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE - NOZIONE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO EMESSA NELLA FORMA DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1975-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374927-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE - NOZIONE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO EMESSA NELLA FORMA DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*

Ai fini dell'applicazione dell'art 2947 terzo comma cod civ, devono ritenersi comprese nel concetto di sentenza penale irrevocabile anche le pronunce intervenute in periodo istruttorio con formula di proscioglimento; a queste ultime restano equiparate anche quelle impropriamente emesse nella Forma del decreto di archiviazione, perche date in esito ad una vera istruttoria. Nella ipotesi di una sentenza istruttoria di proscioglimento resa nella Forma del decreto di archiviazione, il termine di prescrizione dell'Azione civile per il riconoscimento del danno decorre dalla data dell'anomala pronuncia. (Conf 268/70, mass n 345128; 3992/68, mass n 337570).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)