Sez. 3, Sentenza n. 1478 del 11/02/1988 (Rv. 457568 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE - NOZIONE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO EMESSA NELLA FASE ISTRUTTORIA - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE - NOZIONE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO EMESSA NELLA FASE ISTRUTTORIA - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZE.*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ. devono ritenersi comprese nel concetto di sentenza penale irrevocabile anche le pronunce intervenute in periodo istruttorio con formula di proscioglimento, con riguardo alle quali il termine di prescrizione dell'Azione civile di risarcimento dei danni decorre dal momento in cui dette sentenze non sono più soggette ad impugnazione. (Conf 5087/87, mass n 453687; (Conf 1383/75, mass n 374927; (Conf 268/70, mass n 345128).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)