Sez. 1, Sentenza n. 12728 del 23/10/1995 Ud. (dep. 29/12/1995) Rv. 203334 - 01
Sicurezza pubblica - In genere | Polizia giudiziaria - Notizia della presenza di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate o abusivamente detenute - A seguito di denuncia o segnalazione anonima - Potere di compiere perquisizioni di iniziativa ex art. 41 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - Sussistenza - Ostatività del disposto di cui al n. 3 dell'art. 333 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Sicurezza pubblica - In genere
L'art. 41 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 prevede l'obbligo della polizia giudiziaria di compiere perquisizioni e sequestri quando abbia ricevuto notizia, anche anonima, della presenza illecita di armi, munizioni e materie esplodenti, non denunziate, non consegnate o comunque abusivamente detenute; tale disposizione - espressamente richiamata dall'art. 225 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale - è operante non ostando il disposto del n. 3 dell'art. 333 cod. proc. pen. nella misura in cui questo vieta l'utilizzazione, nel processo, di denunce o delazioni anonime in quanto tali ma non preclude all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria di iniziare le indagini né, pertanto, di apprezzare quelle notizie sotto il profilo fenomenico in relazione alle successive acquisizioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 333, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 225 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 225 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)